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REA - Denunce di Inizio, modifica e cancellazione attività

vai al sito SARIDal 19 dicembre 2024 la Camera di Commercio di Roma ha messo a disposizione dei propri utenti la piattaforma “S.A.R.I. Supporto Specialistico Registro Imprese”.

Un nuovo strumento di consultazione e informazione on line sui principali adempimenti pubblicitari e la predisposizione delle pratiche telematiche nei confronti del Registro delle Imprese e delle altre Pubbliche Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica.

Il Repertorio Economico Amministrativo - REA è un archivio di dati, collegato al Registro delle Imprese e gestito secondo tecniche informatiche, nel quale devono essere iscritti i soggetti economici per i quali non sussistono i presupposti di legge per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché le notizie di tipo amministrativo ed economico, che il legislatore ha escluso dal Registro delle Imprese, ma per le quali è previsto l’obbligo di denuncia alla Camera di Commercio.

Nel REA devono iscriversi:

  • le denunce di inizio, modifica e cancellazione dell’attività economica esercitata
  • l’apertura, modifica e cessazione di unità locali non costituite come sedi secondarie secondo la disciplina codicistica (per unità locale si intende “l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato)
  • le Associazioni, Fondazioni, Comitati e altri Enti collettivi non societari che pur esercitando un’attività commerciale e/o agricola non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa
  • gli imprenditori individuali e collettivi con sede principale all’estero che aprono in Italia unità locali
  • le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA e le iscrizioni in albi, ruoli e registri e gli estremi di autorizzazioni e licenze.
  • i soggetti che cessano l'attività di agente di affari in mediazione, di agente o rappresentante di commercio e di mediatore marittimo, ai fini del mantenimento dei requisiti professionali.

DENUNCE DI INIZIO, MODIFICA E CANCELLAZIONE DELL’ATTIVITÀNel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) sono iscrivibili soltanto le attività economiche esercitate in forma di impresa e che, pertanto, rispettano i seguenti criteri dettati dall’art. 2082 del codice civile:

  • Esercizio di un’attività economica: non necessariamente a scopo di lucro, ma improntata su criteri di economicità, in modo tale che i costi sostenuti siano coperti con i ricavi;
  • Finalizzata alla produzione di beni e servizi;
  • Organizzata: per mezzo di un insieme di elementi personali e reali (azienda);
  • Professionalmente esercitata: con stabilità e continuità, non occasionale. Anche le attività stagionali sono iscrivibili perché hanno, comunque, un ciclo di gestione ben definito.

Sono quindi iscrivibili le seguenti attività:

  • le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del c.c.3:
  • l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
  • l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • l’attività bancaria o assicurativa;
  • le altre attività ausiliare alle precedenti.
  • le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile:
  • la coltivazione diretta del fondo;
  • la silvicoltura;
  • l’allevamento di animali;
  • le attività connesse alle precedenti.

Le attività economiche non sono tutte liberamente esercitabili, molte di esse sono soggette al possesso di particolari requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi (Istanze, comunicazioni, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, ecc.)

Al fine di identificare un unico interlocutore per tali adempimenti, il legislatore, con il DPR 160/2010, ha istituito lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), presso i Comuni del territorio.

Nella tabella allegata al D.Lgs 222/2016 , sono riportate le principali attività economiche di competenza del SUAP e i diversi regimi amministrativi ai quali sono sottoposti.
La trasmissione delle istanze al SUAP deve avvenire tramite il portale governativo www.impresainungiorno.gov.it

Per informazioni sugli adempimenti da effettuare per l'avvio delle principali attività economiche è possibile consultare il servizio ATECO online realizzato da Infocamere con il supporto delle Camere di Commercio.

La Camera di commercio di Roma ha altresì realizzato la Guida alle attività economiche che tiene conto anche delle diverse normative locali.

Le attività soggette al possesso di requisiti ovvero all’esecuzione di specifici adempimenti amministrativi, possono essere denunciate al Registro delle imprese/REA soltanto se avviate legittimamente ovvero se avviate dopo il rispetto di tutti le condizioni prescritte dalla legge, in assenza delle quali la denuncia relativa a tale attività viene rifiutata, con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

La denuncia per l’inizio, la modifica e la cancellazione dell’attività economica deve essere presentata al Registro delle Imprese/Repertorio Economico Amministrativo per via telematica tramite la ComunicazioneUnica.
Il codice ATECO

Il codice ATECO definisce e classifica le imprese sulla base delle attività economiche, per consentire sia la puntuale denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo sia la corretta classificazione ai fini fiscali, contributivi e statistici.

Il codice ATECO attualmente attribuito nelle visure camerali è corrisponde alle informazioni denunciate al REA e all’Agenzia delle Entrate. Per richiedere eventuali aggiornamenti del codice ATECO scrivere a atecoroma@rm.camcom.it. Qualora il codice richiesto non sia corrispondente alle denunce effettuate al REA e all’Agenzia delle Entrate, prima della modifica, l’ufficio chiederà la trasmissione di un’istanza telematica di ComunicazioneUnica.
L’indirizzo e-mail
atecoroma@rm.camcom.it è dedicato esclusivamente all’aggiornamento dei codici Ateco. Qualsiasi altra richiesta trasmessa su tale indirizzo non verrà presa in considerazione e non verrà riscontrata.

Il 1 gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (in sostituzione della precedente classificazione ATECO 2017 - aggiornamento 2022), che consente di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l’evoluzione del sistema produttivo italiano.

La struttura di ATECO 2025, articolata in codici e titoli, è disponibile sul sito istituzionale dell’Istat nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.

La data di adozione è 1 aprile 2025.
La transizione graduale alla nuova classificazione è automatica, senza alcun intervento da parte delle imprese e, per il primo periodo, saranno mantenuti nella visura camerale anche i dati della classificazione precedente.

Per essere informati dell'avvenuta riclassificazione è sufficiente scaricare l'APP "impresa italia" e attivare le notifiche. Saranno successivamente messi a disposizione delle imprese ulteriori strumenti nel caso in cui la nuova classificazione attribuita non sia perfettamente aderente alle attività esercitate dalle stesse imprese.

Chi contattare per questo servizio?

Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche
Ufficio competente: Struttura "REA - Imprese individuali e artigiane"
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il servizio dedicato tramite la piattaforma S.A.R.I. – Supporto Specialistico Registro Imprese

Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.

Per eventuali solleciti sull’evasione delle istanze telematiche, compilare l’apposito Form.
Non verranno presi in considerazione solleciti trasmessi prima che sia decorso il termine fissato dalla legge per l’istruttoria delle istanze e pari a cinque giorni dall’invio telematico.
Non verranno, altresì, presi in considerazione solleciti pervenuti con altre modalità (fax, sportello, ecc.).

ultima modifica: lunedì 07 aprile 2025