L'agente di affari in mediazione (indipendentemente che sia impresa individuale o societaria) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute.
In particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegato il modello “Mediatori” compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti".
Attenzione
La comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante e/o nomina del preposto, priva del modello "Mediatori" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante, o priva del modello intercalare "Requisiti" compilato e sottoscritto dal preposto nominato ai fini dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività e l'adozione del conseguente provvedimento.
Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (es.: modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia, ecc....) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica Registro Imprese/REA) senza compilazione del modello "Mediatori".
Chi contattare per questo servizio?
Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il servizio dedicato tramite la piattaforma S.A.R.I. – Supporto Specialistico Registro Imprese.
Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il "diario messaggi" per ogni singola pratica accessibile dalla piattaforma Telemaco del Registro delle Imprese.
Per eventuali solleciti sull’evasione delle istanze telematiche, compilare esclusivamente l’apposito Form. Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.