Riesportazione e reimportazione dopo la data di scadenza
Premesso che il Carnet Ata è rilasciato con validità annuale e che non può essere in alcun modo prorogato, la riesportazione dopo i termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. Generalmente, la riesportazione effettuata fuori termine costituisce irregolarità e fa sorgere l'obbligo del pagamento di diritti e sanzioni, come se la merce fosse stata immessa in consumo.
Qualora la reimportazione in Italia avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana (italiana), la dogana stessa può consentire la reimportazione ritardata delle merci.
Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere a mezzo PEC alla Camera di Commercio che ha emesso il Carnet il nulla osta alla reimportazione oltre il termine di scadenza (vedi modulo). Una volta ottenuto tale nulla osta, sarà necessario richiedere alla dogana (italiana) competente l'autorizzazione all'operazione di reimportazione.
Ciò non esonera, comunque, il titolare dal pagamento di somme eventualmente richieste da Dogane estere.
Carnet sostitutivo
Il “Carnet sostitutivo” può essere rilasciato quando:
- il Carnet A.T.A. originario è in procinto di scadere e la merce accompagnata dal documento non può essere riesportata entro i termini previsti;
- L’autorità doganale estera lo ammette.
É pertanto necessario che l'utente prenda contatti con la dogana estera interessata almeno due mesi prima della scadenza e, una volta verificata l'ammissibilità del carnet sostitutivo, ne richieda l'emissione sempre con ampio anticipo.
Il nuovo documento avrà una validità massima di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria e i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet, ivi compresa la presentazione di una nuova polizza assicurativa.
I due documenti (Carnet originario e “Carnet sostitutivo”) dovranno essere presentati contestualmente e, di norma, prima della scadenza del Carnet originario, sia alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione, sia alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce, che procederanno allo scarico del primo documento ad alla presa in carico del secondo.
Senza tale procedura non è garantito che il Carnet originario, in corso di scadenza, non possa essere assoggettato a richiesta di pagamento di diritti doganali.
In nessun caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.
Smarrimento o furto del Carnet ATA
In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità e per consentire il corretto espletamento delle procedure doganali previste per comprovare l'ingresso/uscita ed il rientro di tutti i prodotti oggetto del carnet, chiedere il duplicato alla Camera con il numero dei fogli necessari per ultimare i viaggi.
In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà ugualmente sporgere denuncia alle competenti Autorità, nella quale dovrà essere dichiarato se la merce è¨ stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. Il titolare dovrà presentare alla Camera di Commercio copia della suddetta denuncia, corredata della dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia volet relativo o dichiarazione sostitutiva).
In mancanza della documentazione di reimportazione il rilascio di ulteriori Carnets A.T.A. potrà avvenire solo dietro nulla osta dell'Unioncamere.
Moduli
